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Legge 28 marzo 2001, n. 149
"Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184,
recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei
minori», nonché al titolo VIII del libro primo del
codice civile" |
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del
26 aprile 2001
TITOLO I
DIRITTO DEL MINORE
Art. 1.
1. Il titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, di
seguito denominata «legge n. 184», è sostituito dal
seguente: «Diritto del minore ad una famiglia».
2. La rubrica del Titolo I della legge n. 184 è
sostituita dalla seguente: «Princìpi generali».
3. L'articolo 1 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
«Art. 1. – 1. Il minore ha diritto di
crescere ed essere educato nell'ambito della propria
famiglia.
2. Le condizioni di indigenza dei genitori
o del genitore esercente la potestà genitoriale non
possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del
minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della
famiglia sono disposti interventi di sostegno e di
aiuto.
3. Lo
Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
proprie competenze, sostengono, con idonei interventi,
nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a
rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di
consentire al minore di essere educato nell'ambito della
propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di
formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e
l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di
tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed
aggiornamento professionale degli operatori sociali
nonché incontri di formazione e preparazione per le
famiglie e le persone che intendono avere in affidamento
o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare
convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro
che operano nel campo della tutela dei minori e delle
famiglie per la realizzazione delle attività di cui al
presente comma.
contrasto con i
princìpi fondamentali dell'ordinamento». a
tale incarico.
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segue) |